1. Caratteristiche dei prodotti – Modifiche
1.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in dépliants,
listini prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati
espressamente richiamati dal Contratto.
1.2 Il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che dovessero risultare necessarie o opportune.
2. Termini di consegna
2.1 Qualora il Venditore preveda di non essere in grado i consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Compratore. È inteso che ove il ritardo imputabile al Venditore superi le 6 settimane, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi per iscritto (anche via telefax) al Venditore.
2.2 Non si considera imputabile al Venditore l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all’art. 9) o ad atti od omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).
2.3 In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore, il Compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato, entro il limite massimo del 5% del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo.
2.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, il pagamento delle somme indicate all’art. 2.3 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.
3. Resa e spedizione – Reclami
3.1 Salvo patto contrario, la fornitura della merce s’intende Franco Fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.
3.2 In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi passano al Compratore al più tardi con la consegna al primo trasportatore.
3.3 Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del contratto.
3.4 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.
4. Prezzi
Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco fabbrica, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Compratore.
5. Condizioni di pagamento
5.1 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro 30 gg. Data fattura, mediante bonifico bancario. Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua banca in Italia. Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia bancaria, il Compratore dovrà mettere a disposizione almeno 30 giorni prima della data di consegna, una garanzia bancaria a prima domanda, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI da primaria banca italiana e pagabile contro semplice dichiarazione del Venditore di non aver ricevuto il pagamento entro i termini pattuiti.
5.2 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all’intero prezzo. Salvo diverso accordo, il pagamento anticipato dovrà essere accreditato sul conto del Venditore almeno 30 giorni prima della data di consegna convenuta.
5.3 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento mediante credito documentario, il Compratore dovrà, salvo diverso accordo, curare che un credito documentario irrevocabile, emesso conformemente alle Norme ed Usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari (Pubblicazione n. 500), venga notificato al Venditore almeno 30 giorni prima della data di consegna convenuta. Salvo diverso accordo, il credito documentario dovrà essere confermato da una banca Italiana gradita al Venditore ed essere pagabile a vista.
5.4 Ove le parti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, il pagamento avverrà, salvo diverso accordo, Documenti Contro Pagamento.
5.5 Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Compratore.
6. Merci difettose – Notifica ed accertamento
Al cliente è richiesto di esaminare, verificare ed ispezionare attentamente la merce consegnata. Qualsiasi danno e/o difetto e/o non corrispondenza della qualità deve essere notificato dal cliente, pena la decorrenza dei termini, entro 8 giorni dal ricevimento della suddetta merce in caso tale danno o difetto sia evidente; o entro 8 giorni dalla rilevazione al momento dell’utilizzo. In ogni caso il termine ultimo decorre 2 (due) mesi dopo il ricevimento della merce. La notifica deve essere inviata per iscritto a Chartularia srl.
Tale notifica dovrà contenere una dettagliata descrizione della natura e dell’entità del danno e/o difetto in questione ed inoltre l’etichetta identificativa della merce nonché una copia del documento di trasporto o della fattura. Le notifiche non accompagnate dalle suddette informazioni non potranno essere accettate e non posporranno i termini indicati in precedenza. Il cliente dovrà stoccare la merce in questione e renderla disponibile al fornitore per permettergli i necessari controlli. Alla ricezione della dovuta notifica, Chartularia srl s’impegna a provvedere nel più breve tempo possibile a tutti i controlli tecnici e qualitativi. Il risultato di tali controlli sarà notificato tempestivamente al cliente per iscritto. Se le conclusioni di tali verifiche saranno contestate dal cliente, le parti concordano di affidare ulteriori analisi esclusivamente a: Stazione Sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali di Milano.Il risultato di tali accertamenti effettuati dal suddetto Istituto saranno vincolanti per le parti nello stabilire l’esistenza o meno di difetti e l’attribuzione della relativa responsabilità al fornitore o al cliente.
7. Limitazione della responsabilità
In caso di accertata responsabilità nel danno e/o difetto da parte di Chartularia ad opera della Stazione Sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali, il fornitore provvederà esclusivamente alla sostituzione della merce. Ad ogni modo, Chartularia srl sarà responsabile solamente entro i limiti del valore della merce fornita ed accertata come difettosa. Inoltre il fornitore non garantisce l’appropriatezza della merce venduta all’uso specifico per cui il compratore intende impiegarla. È compito del compratore testare e verificare tale appropriatezza prima dell’acquisto e al momento della ricezione della merce gli è richiesto solo di verificare che essa corrisponda a quella ordinata e che sia in buono stato.
8. Riserva di proprietà
È convenuto che i Prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino a quando non sia pervenuto a quest’ultimo il completo pagamento.
9. Pesi e misure
I pesi potranno essere espressi come numero di fogli, numero di risme, ecc. mentre le quantità in kg/tonnellate. La relazione tra tali valori è il risultato di una media matematica.
10. Pratica comune
In caso di qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione di questo contratto, le parti convengono che si farà riferimento alla legislazione italiana e l’esclusivo foro di competenza sarà quello di Bari; pertanto le parti convengono di escludere l’alternativa di altri fori come delineato negli articoli 18, 19 e 20 del codice civile italiano.
12 Lingua
Questo contratto potrà essere tradotto in altre lingue. La versione italiana tuttavia prevarrà in caso di controversia legale.